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Sovraindebitamento Legge 3 / 2012
In questo difficile momento di crisi economica, sono sempre più gli italiani si trovano improvvisamente in gravi situazioni di difficoltà ecomonica.
Se non si riesce a far fronte, con le proprie entrate a tutti gli impegni presi verso i creditori, si parla di Sovraindebitamento, concetto introdotto attraverso la Legge 3/2012: il sovraindebitamento non è altro che la difficile condizione di coloro che non riescono a ripagare i propri debiti con le loro disponibilità economiche.
Con la Legge su citata, si ha la possibilità di assistere ed aiutare concretamente consumatori e piccoli imprenditori che si trovano in una situazione di perdurante squilibrio tra debiti ed entrate attive.
Approfondimento : Sovraindebitamento
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Diritto del Lavoro
Il "distacco" dei lavoratori non è più reato ma costituisce illecito amministrativo, anche se commesso in epoca anteriore al provvedimento legislativo ( D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8 che ha provveduto a depenalizzare l'ipotesi base del reato di intermediazione illecita di manodopera per violazione delle disposizioni in materia di appalto e distacco), sempre che il procedimento penale non sia già stato definito con sentenza o decreto penale irrevocabili.
Corte di Cassazione del 14 marzo 2016, n. 10484
Approfondimenti Diritto del Lavoro
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Divorzio Breve : Tempi e Modi.
La legge sul "divorzio breve" è finalmente realtà anche in Italia; in data 22 aprile 2015 la Camera dei Deputati ha definitivamente approvato il progetto di legge che riduce sensibilmente i tempi di attesa tra la separazione e il divorzio, oltre ad anticipare gli effetti dello scioglimento della comunione legale.
Vediamo nel dettaglio la portata innovativa della norma approvata dal Parlamento, entrata ufficialmente in vigore il 26 maggio 2015.
Il termine di attesa tra la separazione e il divorzio scende dai 3 anni (che decorrevano dalla data dell'udienza di prima comparizione dei coniugi - udienza ex art. 708 c.p.c.) a:
- 1 anno (decorrente dalla data di notifica del ricorso per la separazione giudiziale), nel caso di separazione giudiziale (ossia non consensuale);
- 6 mesi (decorrente dalla data di udienza di prima, e di regola unica, comparizione dei coniugi - udienza ex art. 708 c.p.c. - o di sottoscrizione dell'accordo di negoziazione assistita da un avvocato), nel caso di separazione consensuale.
Lo scioglimento della comunione legale tra i coniugi viene anticipata alla prima udienza di comparizione dei coniugi nel caso di separazione giudiziale e alla data della sottoscrizione del verbale di separazione nel caso di procedura consensuale (o di sottoscrizione dell'accordo di negoziazione assistita da un avvocato), purché il verbale/accordo venga successivamente omologato/autorizzato dal Tribunale.
Le procedure dirette ad ottenere la separazione e il divorzio (cessazione degli effetti civili o scioglimento del matrimonio) rimangono invariate. Permane la necessità di domandare dapprima la separazione e poi il divorzio (non è pertanto possibile ottenere il divorzio diretto senza separazione), attraverso, alternativamente, domanda da proporsi al Tribunale competente, negoziazione assistita da un avvocato o, in alcuni casi, domanda diretta all'Ufficiale dello Stato civile.
Possono ottenere il "divorzio breve" anche i coniugi separati legalmente prima dell'entrata in vigore della novella legislativa, per i quali il triennio di separazione non è ancora trascorso.
La legge sul divorzio breve è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 107 dell'11 maggio 2015 ed è entrata ufficialmente in vigore il giorno 26 maggio 2015.
Separazione e Divorzio: Negoziazione Assistita Linee Guida
√ La Procura di Milano ha emanato ieri le linee guida con cui rende noto l'iter da seguire per il deposito degli accordi di separazione o divorzio raggiunti tramite negoziazione assistita con gli avvocati delle parti ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 132/2014 (c.d. decreto degiurisdizionalizzazione).
Anche Milano detta, dopo Roma, le proprie linee guida per il deposito dell’accordo di separazione o divorzio ex art. 6 del D.L. n. 132/2014 (“Convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio).
Le linee guida contengono tutte le indicazioni da seguire in tale nuova procedura, più in dettaglio ad essere fissati sono:
- le condizioni
- la documentazione richiesta
- l’ufficio di presentazione
- il rilascio del provvedimento P.M.
- il contributo unificato ed il periodo feriale.
Condizioni
Dopo aver ricordato che ai sensi del comma 1 dell’art. 6, D.L. n. 132/2014 l’accordo deve essere sottoscritto dalle parti e da almeno un avvocato di parte, la procura precisa che:
«Nell’accordo gli avvocati devono dare espressamente atto, ex art. 6, co. 3:
- di aver tentato di conciliare le parti,
- di averle informate della possibilità di esperire la mediazione familiare,
- di averle informate, in caso di presenza di figli minori, dell’importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori.
Gli avvocati dovranno altresì certificare, ai sensi dell’art. 5, co. 2:
- l’autografia delle firme,
- la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico».
Documentazione
Unitamente all’accordo dovranno essere prodotti i documenti, in carta semplice, indicati nell’allegato 1 (l’allegato indica inoltre i criteri per l’individuazione della Procura della Repubblica competente). L’accordo, inoltre dovrà essere corredato dalla scheda di sintesi di cui all’allegato 2.
Ufficio di presentazione
In attesa che la Segreteria del P.M. e la Segreteria degli Affari Civili vengano dotati di PEC, l’accordo in originale dovrà essere consegnato da almeno uno degli avvocati che ha sottoscritto l’atto o da un suo delegato alla Segreteria del P.M. o alla Segreteria degli Affari Generali
in caso di assenza o impedimento.
Rilascio del provvedimento P.M.
IL P.M., entro tre giorni lavorativi dalla presentazione dell’accordo, rilascerà il nulla osta o autorizzerà l’accordo.
Si legge nelle linee guida che «sempre in attesa della dotazione della PEC, sarà cura di almeno uno degli avvocati, che hanno sottoscritto l’atto (o di un loro delegato), provvedere al ritiro di una copia dell’accordo (l’originale resterà agli atti dell’Ufficio); si fa presente al riguardo che, i dieci giorni previsti per la trasmissione dell’accordo all’Ufficiale dello Stato Civile, decorreranno dalla data di consegna delle copie dell’accordo stesso (o dalla comunicazione via PEC)».
Contributo unificato - Periodo feriale
Al momento non viene richiesto il versamento di alcun contributo. Si attende, infatti, che il Ministero della Giustizia si esprima in merito al quesito sollevato al riguardo dal Procuratore della Repubblica e dal Dirigente la Procura della Repubblica. Il Ministero dovrà pronunciarsi anche in merito all’eventuale sospensione feriale dei termini della procedura statuita per le convenzioni di negoziazione assistita.
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