Aspetti Giuridici
Regime Patrimoniale
√ Il regime patrimoniale della famiglia, salvo diversa convenzione, è costituito dalla comunione dei beni. Le convenzioni matrimoniali debbono essere stipulate con atto pubblico, anche successivamente al matrimonio, a pena di nullità e per essere opponibili ai terzi devono essere annotate a margine dell’atto di matrimonio.
La scelta del regime di separazione dei beni può anche essere dichiarata all’atto di celebrazione del matrimonio.
Mantenimento dei figli
√ A seguito di separazione dei coniugi, ciascun genitore deve provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice di norma stabilisce un assegno periodico a carico del genitore non residente con il figlio, al fine di determinare il principio di proporzionalità.
Mantenimento del coniuge
√ Il giudice, pronunciando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione, il diritto di ricevere dall’altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento qualora egli non abbia adeguati redditi propri.
Anche nella separazione consensuale è quindi possibile stabilire un assegno a favore del coniuge che non abbia mezzi per il proprio mantenimento.
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Doveri verso i figli
√ L'art. 147 del codice civile prevede che ambedue i coniugi abbiano l’obbligo di mantenere, istruire e educare la prole tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
Tale obbligo è stato esteso anche ai genitori che non si siano uniti in matrimonio affinché anche i figli nati fuori dal matrimonio possano godere dei medesimi diritti di quelli nati dal matrimonio.
Affidamento dei figli
√ Ai sensi dell’art. 155 cc, nel caso di separazione personale dei genitori, il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.